Prima Pronuncia della Cassazione in tema di Licenziamenti regolati dalla Legge Fornero

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La Corte Suprema, con la sentenza n. 23669 dello scorso 6 novembre  si è pronunciata per la prima volta su di un caso di licenziamento disciplinare regolato dal cosiddetto rito Fornero (legge 92/2012).

L’art. 18 è oggetto, peraltro, della nuova riforma varata dal Governo Renzi, ulteriormente peggiorativa per le sorti dei lavoratori, il c.d. “ Jobs Act ”, che è già passato in prima lettura al Senato, ed è in via di approvazione da parte della Camera dei Deputati. Trattasi di materia viva e incandescente, oggetto della contrapposizione netta fra le parti sociali.

Come noto, l’attuale assetto dell’art. 18, come modificato dalla legge Fornero, prevede, al quarto comma, la reintegrazione del lavoratore colpito da licenziamento senza giusta causa o giustificato motivo (e sempre che la parte datoriale superi il limite di 15 dipendenti ) nelle ipotesi in cui:

  • il fatto posto dal datore a fondamento del licenziamento non sussista;
  • il CCNL di settore applicato nel rapporto dalle parti preveda per il fatto commesso una sanzione conservativa del rapporto in essere.

In tutte le altre ipotesi (di cui al quinto comma), il lavoratore, pur colpito da licenziamento ingiustificato, avrà diritto solo ad un’indennità, la cui misura potrà variare dalle 12 alle 24 mensilità.

Proprio sul quarto comma è intervenuta la succitata sentenza n. 23669 della Cassazione. In base all’interpretazione fornita dagli Ermellini, la tutela reintegratoria potrà essere riconosciuta al lavoratore solamente qualora il fatto si riveli insussistente nella sua materialità , prescindendo, dunque, da qualsiasi valutazione discrezionale “di contesto”.

In sostanza l’organo giudicante, pur trovandosi di fronte ad un licenziamento ingiustificato, dovrà selezionare la tutela da riconoscere (reintegratoria o meramente risarcitoria) basandosi sulla considerazione del fatto nella sua sfera oggettiva , scindendolo da ogni valutazione diversa, di tipo soggettivo, quale, ad esempio, la natura della prestazione oggetto della controversia, il contesto aziendale, l’anzianità del lavoratore, i suoi precedenti disciplinari, ed in generale ogni elemento che possa far apparire sproporzionato il licenziamento.

Vengono, pertanto, strette le maglie della discrezionalità dell’organo giudicante: nei primi due anni di applicazione della Fornero i giudici di merito avevano, con grande frequenza, condannato le imprese a reintegrare i lavoratori in tutti i casi in cui avessero ritenuto che il licenziamento fosse ingiustificato, e ciò soprattutto nei casi in cui la reazione al fatto concreto commesso dal subordinato fosse stata ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta accertata.

Al contrario secondo quanto affermato dalla Cassazione, ogni qual volta la parte datoriale dovesse dimostrare l’effettiva sussistenza del fatto ascritto all’incolpato, e ciò non di meno il licenziamento fosse ritenuto illegittimo, ebbene il giudice non potrebbe, in tal caso, ordinare la reintegrazione in servizio dell’estromesso, ma potrebbe solo condannare la parte datoriale alla corresponsione dell’indennizzo.

Trattasi di materia delicata, visti gli interessi in gioco, che questo Studio si trova ad affrontare con grande frequenza: di seguito si pubblicano alcuni precedenti, relativi a casi patrocinati dallo Studio, particolarmente significativi nei quali i Giudici di merito, applicando il Rito Fornero, presaghi dell’orientamento poi assunto dalla S.C. hanno accolto i ricorsi dei lavoratori e ne hanno disposto la reintegrazione in servizio sia in ragione della mancata sussistenza del fatto (si veda, ad esempio, l’ ordinanza del 29/05/2013 del Tribunale di Roma ) sia dell’accertata esistenza della previsione di una sanzione di tipo conservativo prevista dal CCNL di settore e illegittimamente ignorata dalla parte datoriale, in entrambi i casi la società Poste Italiane (così la recentissima sentenza n. 3224/14 della Corte d’Appello di Roma ).

Sarà compito del sito aggiornare gli utenti interessati delle continue novità in tale delicatissimo settore.