Con la sentenza n.7121/2020 dello scorso 3 novembre (Estensore Dott. Buonassisi, clicca qui per il testo integrale) il Tribunale di Roma ha dichiarato “illegittimo il trasferimento presso il Cd Torino Recapito Reiss “ e per l’effetto ordinato “a Poste Italiane spa di disporre l’immediata applicazione del ricorrente presso il Cd Roma Recapito Casilino o comunque in uno degli uffici ubicati a Roma”.
Nella sentenza il Giudice ha confermato la legittimità dell’accordo sindacale del 14.02.2014 con il quale le parti collettive avevano stabilito che la società postale dovesse verificare al momento della riammissione in servizio “….se la struttura presso la quale la risorsa è stata reinserita per ordine del giudice si trovi in un Comune già pienamente coperto… e in caso di piena copertura riconoscono espressamente all’azienda la possibilità di disporre il trasferimento” e ha ribadito che “… è a carico della convenuta l’onere di provare la mancanza di posti disponibili…”
Quindi, preso atto della documentazione prodotta dalla società “…tabulati di fonte e procedura interna e/o telematica” , e osservato che “tale documentazione è certamente utilizzabile ai fini della prova , se completa ed esaustiva , ovvero in assenza di una contestazione specifica”, ha concluso però che “…ma non è questo il caso..La difesa del ricorrente ha però specificamente contestato i fatti posti a fondamento del trasferimento e, in seguito, la produzione documentale evidenziandone l’insufficienza e l’inidoneità” .
Secondo il Giudice insomma “… non si capisce quindi come da Roma si sia arrivati addirittura a Torino e comunque le già ricordate allegazioni e produzioni documentali del ricorrente dimostrano che vi erano certamente posti disponibili, se non addirittura una cronica carenza di organico..”
Donde la palese illegittimità del trasferimento impugnato.
La causa si inserisce nel noto filone di vertenze seguito dallo studio relativo alle impugnazioni dei trasferimenti regolarmente adottati dalla società in questione nei confronti dei dipendenti che abbiano impugnato vittoriosamente un contratto a termine ottenendo una sentenza di riammissione in servizio .La giurisprudenza del foro di Roma, sia in primo grado che in appello, e quella di Legittimità (Cassazione) , almeno per quel che attiene alle cause patrocinate da questo studio è largamente favorevole alle tesi dei lavoratori .
La sentenza del dott. Buonassisi qui in esame s’inserisce pertanto in tale tipologia di cause e conferma l’orientamento consolidato di cui si è appena detto.