NUOVA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI ROMA : POSTE ITALIANE DEVE TRASFERIRE IL DIPENDENTE AI SENSI DELL’ART. 33 C. 5 LEGGE 104/92

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Il Tribunale di Roma nella persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Paola Farina con la sua sentenza n. 3458/2024 pubblicata lo scorso 20 marzo, in accoglimento del ricorso presentato da un  dipendente di Poste Italiane spa assistito da questo studio legale, ha, ancora una volta accertato che il ricorrente, che aveva visto respingersi la richiesta avanzata nei confronti della detta società, aveva diritto ad essere trasferito dal Cd di Torino, ove era applicato, “presso il Cd di Guidonia, di Tivoli, di Palestrina o presso altro ufficio presente nel Comune di Roma o nella provincia di Roma.

Secondo la sentenza La normativa applicabile alla fattispecie è il quinto comma dell’articolo 33, legge 104/1992 in base al quale il lavoratore che assiste persona con handicap in situazione di gravita, che sia coniuge, parente o affine entro il secondo grado ha diritto di scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

La ratio della norma è volta a tutelare il diritto alla salute del familiare portatore di handicap, comprensivo del diritto all’assenza e alla socializzazione, e disciplina appunto uno strumento di tutela, sia pure indiretta, in favore delle persone in condizione di handicap, attraverso ’agevolazione del familiare lavoratore nella scelta della sede ove svolgere I ‘attività affinché quest’ultima risulti il più possibile compatibile con la funziona solidaristica di assistenza (Cass. 6150/2019)

Secondo Il Giudice setale diritto non è sicuramente incondizionato, giacché esso, previo equo bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti, può essere fatto valere allorquando il suo esercizio non vada a ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive ed organizzative dell’impresa, per altro verso grave sulla parte datoriale l’onere della prova delle circostanze ostative all’esercizio del predetto diritto del lavoratore”.

 E nel caso in esame,- come pure negli altri trattati da questo studio-, cosi ha concluso la sentenza “ non pare che detto onere sia stato adempiuto da parte resistente che si è limitata a produrre esclusivamente una dichiarazione del proprio responsabile risorse umane macro area centro,…. in difetto dell’assolvimento da parte della resistente dell’onere probatorio in ordine alla sussistenza di ragioni imprenditoriali che ostano all’accoglimento della domanda del lavoratore, la stessa va accolta con le Sstatuizioni di cui in dispositivo, cui si rinvia anche per la liquidazione delle spese di lite, secondo il principio di soccombenza.”

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Lo studio rimane a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti

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