Un’altra importante sentenza della CORTE D’APPELLO DI ROMA smentisce la
“policy” di Poste Italiane in tema di trasferimento : gli accordi sindacali NON
esonerano l’azienda dalla prova delle ragioni organizzative/produttive del
trasferimento impugnato

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La Corte d’Appello di Roma, Il Sezione Lavoro e Previdenza (Presidente Bonanni Estensore Di Stefano) con la sua sentenza n. 2424 pubblicata ieri , 18 giugno 2024 (sotto allegata) ha rigettato il gravame proposto dalla società, confermando così la sentenza del Tribunale di accoglimento del ricorso di una lavoratrice assistita da questo studio legale, affermando un principio , peraltro ormai radicato, per il quale a differenza di quanto ritenuto dall’appellante, l’osservanza dell’accordo quadro in materia di riequilibrio e sviluppo occupazionale stipulato dall’azienda con le 00.ss in data 14.02.2014 “non può certo valere ad esonerare la datrice di lavoro nel caso di impugnativa del provvedimento di trasferimento da parte del lavoratore, dall’onere di fornire la prova del corretto rispetto sostanziale della procedura, dunque della situazione di effettiva eccedentarietà presso_la sede di originaria assegnazione del lavoratore…il mero richiamo all’osservanza formale della procedura di cui all’ accordo richiamato non muta la necessità, ove contestata di provare l’esistenza delle esigenze organizzative poste a base del disposto trasferimento

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Lo studio rimane a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti

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