Poste Italiane  condannata di nuovo a trasferire ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 , questa volta da Bologna a PALERMO !

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Venerdi scorso 21 giugno 2024 il Tribunale di Roma I Sezione Lavoro, Giudice d.ssa Maria De Renzis  con sentenza n. 7348/24 che qui si allega , ha accolto l’ennesimo ricorso di un suo dipendente assistito da questo studio che, avendone i requisiti, aveva chiesto di essere trasferito ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche ,  ordinandone il trasferimento dal CD di  Casalecchio di Reno ove era applicato al Cd di Palemo ( o ad altri uffici, pure in provincia di Palermo).

La società si era strenuamente  opposta e aveva affermato che “i trasferimenti volontari interregionali sono regolati da Accordi Sindacali Nazionali con relative regole e graduatorie  .. la scelta di lavoro più vicina al domicilio può essere operata solo ove possibile  ovvero solo se l’organizzazione aziendale lo consente e che gli accordi in essere non prevedono agevolazioni per i fruitori di tale beneficio

In perfetta sintonia con quanto affermato nel ricorso il Tribunale, al contrario, ha affermato tra le altre ragioni che hanno condotto all’accoglimento integrale del ricorso  che “appare irrilevante il richiamo agli accordi sindacali per giustificare il diniego di trasferimento , ciò in quanto tali accordi possono migliorare le garanzie previste dall’art. 33 comma 5 in esame ma non possono certo restringere la portata sul piano soggettivo ed oggettivo stante il carattere preminente della legge nella gerarchia delle fonti..”

Si sta quindi delineando una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi

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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti,  tutt’ora negati dalla società in questione

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