Il Tribunale di Roma condanna Poste Italiane spa a reintegrare in servizio un dipendente licenziato ; trattavasi di LICENZIAMENTO A CARATTERE DISCRIMINATORIO

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Può essere utile segnalare la sentenza n. 3519/2024 pubblicata lo scorso 21 marzo con la quale il Tribunale di Roma , III Sezione Lavoro, Estensore d.ssa Paola Farina in totale accoglimento del ricorso presentato da questo studio  ha dichiarato la nullità del licenziamento che Poste Italiane spa aveva intimato ad un suo dipendente ,ordinandone la reintegrazione in servizio e condannandola al pagamento di un’indennità pari alla retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento sino a quella di effettiva reintegrazione , oltre al versamento dei contributi assistenziali e  previdenziali.

Come si evince dalla sentenza, omissis

Il ricorrente ha allegato di aver richiesto aspettativa non retribuita ai sensi dell’art. 35 lettera a del ccnl … parte convenuta ha accolto solo parzialmente detta richiesta imponendogli il rientro in data 4.7.2022… parte ricorrente ha comunicato a parte datoriale il mancato rientro motivandolo ai sensi dell’art. 1460 cc”

La società che  aveva negato la concessione dell’aspettativa ( concessa per poco più di un mese rispetto alla richiesta di un anno) aveva licenziato il suo dipendente per assenza ingiustificata per più di 10 giorni

 Secondo il Tribunale però

nel caso di specie l’eccezione di parte ricorrente appare fondata atteso che alla luce della normativa contrattuale la richiesta di aspettativa per gravi motivi familiari .. parte ricorrente ha motivato detta richiesta con la situazione di salute personale debitamente documentata, e peraltro già interamente a conoscenza della società, nonché da ragioni di assistenza del portatore di handicap , circostanze entrambe mai contestate da parte datoriale

La società, viceversa,  non è riuscita a dimostrare al Giudice l’effettiva sussistenza in concreto di specifiche ragioni organizzative tali da aver potuto giustificare la negazione dell’aspettativa, decisione quindi quest’ultima risultata in definitiva pretestuosa

Secondo il Tribunale quindi “il comportamento del lavoratore [ che ricevuta la negativa alla richiesta di aspettativa, per tutelare il proprio diritto alla salute nonché il diritto di assistere al figlio minore purtroppo disabile,  non si era ripresentato sul posto di lavoro, n.d.r.] risulta determinato da un inadempimento datoriale ..”

Inoltre il Giudice ha pure accertato e dichiarato la “discriminatorietà  del recesso… emerge dagli atti di causa che il ricorrente , affetto da plurime patologie a conoscenza della società e padre di minore disabile risulta aver subito una disparità di trattamento rispetto a dipendenti non affetti da patologie , atteso che la mancata considerazione delle sue esigenze di salute personali e familiari, per come emergono anche dalle precedenti e successive corrispondenze con la società, integra l’ipotesi di licenziamento discriminatorio”             

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Lo studio è a disposizione di tutti gli interessati per approfondimenti e valutazioni su situazioni analoghe e comunque in merito a sanzioni disciplinari irrogate dai vari soggetti datoriali.

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