Con le sentenze nn 936 e 937 pubblicate lo scorso 27 gennaio [ che si allegano] il Tribunale di Roma I Sezione Lavoro, Giudice Consigliere dott. Alessandro COCO , ha accolto DUE RICORSI di altrettanti dipendenti assistiti da questo studio che, avendone i requisiti, avevano chiesto di essere trasferiti ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche , ordinandone rispettivamente il trasferimento dal CD di Lanzo Torinese a Benevento e dal Cd recapito Esquilino a Palermo – ove erano applicati- ai Cd di Benevento e di Palermo , località presso le quali si trovavano i congiunti da assistere.
Come al solito la società si è strenuamente opposta sottolineando come- a suo avviso- tutti i trasferimenti dovessero soggiacere alle regole previste dagli Accordi Sindacali Nazionalie , alla cosiddetta mobilità volontaria e alle relative graduatorie e regole che non avevano previsto alcun trattamento di favore per i titolari della legge 104/92.
In perfetta sintonia con quanto affermato da questa difesa nei ricorsi, ed in linea con la sua giurisprudenza ormai decisamente prevalente , il Tribunale, al contrario, ha affermato . tra le altre ragioni che hanno condotto all’accoglimento integrale dei ricorsi che “a confutazione di quanto eccepito dalla società resistente , va sottolineato come l’istituto del trasferimento previsto dall’art. 33 della legge n, 104/1992 abbia natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie e comuni procedure di mobilità orizzontale del personale;
infatti, nel caso del congiunto del portare di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, che ha natura tendenzialmente assoluta, col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze datoriali”
Si sta quindi delineando una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi.
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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora negati dalla società in questione.