Demansionamento
La legge riconosce in capo al datore di lavoro il cosiddetto “ius variandi”, ossia la facoltà, dopo l’assunzione, di modificare anche unilateralmente le mansioni del lavoratore; tale facoltà può operare sia in senso orizzontale, adibendo la risorsa a mansioni equivalenti a quelle dell’assunzione, o verticale, destinandolo a mansioni superiori. In nessun caso, quindi, il lavoratore potrà essere demansionato, ossia adibito a mansioni inferiori rispetto a quelle concordate in sede di assunzione. In tali ipotesi il dipendente potrà agire giudizialmente al fine di ottenere il ripristino della situazione antecedente al demansionamento ed il relativo risarcimento del danno.