Il Tribunale di Roma appare costante nell’accogliere i diritti dei lavoratori, ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 – assistiti dallo studio- e condannare Poste Italiane al trasferimento, illegittimamente negato questa volta da RAVENNA a CHIETI!
Con la sentenza n. 12466 appena pubblicata [ che si allega] il Tribunale di Roma , ha accolto il ricorso di un dipendente di Poste Italiane spa, assistito da questo studio, e ne ha disposto il trasferimento ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche da Ravenna a Chieti, località presso la quale si trova la congiunta da assistere (la suocera).
Trattasi di sentenza importantissima sotto vari profili:
Perché conferma un orientamento ormai prevalente e consolidato nel tempo
Perché sul tema della rilevanza degli accordi sindacali sulla mobilità che costituisce il pretestuoso cavallo di battaglia aziendale per opporsi alle richieste di trasferimento dei propri dipendenti, pur motivate dalla legge 104/92, si è così significativamente espresso :
omissis “ Invero gli accordi sindacali qui richiamati, nella parte in cui introducono limitazioni soggettive e oggettive, si pongono in contrasto con il disposto dell’art. 33 comma 5 L.104/92 che invece garantisce il diritto al trasferimento del parente del disabile, con l’unico limite dell’impossibilità del trasferimento per specifiche e concrete esigenze tecniche , organizzative e produttive dell’organizzazione imprenditoriale , che devono essere non solo effettive, ma anche non suscettibili di essere diversamente soddisfatte (crr. Cass 6150/2019)
E non può esservi dubbio che nel contrasto tra la fonte collettiva e la disposizione di legge prevalga quest’ultima e che le previsioni dell’accordo sindacale , nella parte in cui tradiscono lo spirito e la lettera della fonte normativa, non siano applicabili”
Anche in questo giudizio quindi, come in quelli che lo hanno preceduto, il Tribunale ha accertato che, omissis sentenza :
“ Il datore di lavoro ha allegato MA NON DIMOSTRATO – neppure nella presente sede, l’impossibilità di trasferimento in quelle sedi.
Segnatamente Poste Italiane non ha provato che nelle sedi presso cui la ricorrente chiede di essere trasferita difettassero, al momento della domanda, posti vacanti: ben avrebbe potuto produrre la pianta organica di quelle sedi e dimostrare così la loro totale copertura e quindi l’impossibilità oggettiva di soddisfare la richiesta di trasferimento della ricorrente ..”
Si sta quindi ulteriormente RAFFORZANDO IN MANIERA SIGNIFICATIVA una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi.
Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione
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