Poste Italiane Condannata Nuovamente dal Tribunale di Roma Il Tribunale di Roma ha emesso una nuova sentenza, condannando Poste Italiane a trasferire una lavoratrice, ai sensi dell’art. 33 comma 5 della Legge 104/92, questa volta da Bolzano a Foggia. La sentenza, datata 9 giugno 2025, riguarda una lavoratrice difesa dallo studio legale.
Con la sentenza n. 6622 appena pubblicata [ che si allega] il Tribunale di Roma I Sezione Lavoro, Giudice Consigliere dott. Alessandro COCO , ha accolto il ricorso di una dipendente di Poste Italiane spa, assistita da questo studio, che, avendone i requisiti, aveva chiesto di essere trasferita ai sensi dell’art. 33 comma 5 legge 104/92 e successive modifiche ; la società si era opposta e la lavoratrice aveva presentato ricorso; nella sentenza il Giudice ha ordinato il trasferimento della ricorrente dal CD di Merano, in provincia di Bolzano , al Cd di FOGGIA , località presso la quale si trova il congiunto da assistere.
Come al solito la società si è difesa sottolineando come- a suo avviso- tutti i trasferimenti dovessero soggiacere alle regole previste dagli Accordi Sindacali Nazionali , alla cosiddetta mobilità volontaria e alle relative graduatorie e regole che non avevano previsto alcun trattamento di favore per i titolari della legge 104/92
In perfetta sintonia con quanto affermato da questa difesa nei ricorsi, ed in linea con la sua giurisprudenza ormai decisamente prevalente , il Tribunale, al contrario, ha affermato . tra le altre ragioni che hanno condotto all’accoglimento integrale dei ricorsi che “ a confutazione di quanto eccepito dalla società resistente , va sottolineato come l’istituto del trasferimento previsto dall’art. 33 della legge n, 104/1992 abbia natura autonoma e distinta rispetto alle ordinarie e comuni procedure di mobilità orizzontale del personale;
infatti, nel caso del congiunto del portare di handicap grave ci si trova di fronte ad un diritto soggettivo di fonte legale, che ha natura tendenzialmente assoluta , col solo limite della possibilità di rispetto delle esigenze datoriali”
Si sta quindi delineando una giurisprudenza favorevole che lascia ben sperare per i casi analoghi.
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Lo studio è a disposizione degli interessati per approfondimenti su situazioni analoghe che potrebbero condurre all’accertamento giudiziale di tali diritti, tutt’ora sempre negati dalla società in questione